Anticipo TFR: cosa non fare e cosa devi sapere!

Come definire il TFR?

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è una somma che l’azienda accumula per i dipendenti durante il rapporto di lavoro, da corrispondere al momento della cessazione. Possiamo descriverla come una forma di tutela e risparmio per i lavoratori, gestita dall’impresa.

Entro 6 mesi dalla prima assunzione, il lavoratore del settore privato deve decidere cosa fare del proprio TFR. Può destinarlo in via definitiva a una forma pensionistica complementare oppure lasciarlo presso l’azienda, non aderendo ad alcuna forma di previdenza complementare.

Facciamo un breve sunto delle ultime novità che riguardano l’anticipo del TFR in busta paga. Questa azione non deve essere fatta in modo “automatico”.

L’istituto ha ricordato che un accordo tra datore di lavoro e lavoratore può prevedere un’anticipazione del TFR maturato, ma solo se questa è stabilita di comune accordo e non come un trasferimento automatico di ogni mese.

Se invece si tratta di un semplice pagamento mensile senza accordo specifico, si tratta più che altro di un aumento di stipendio, che può avere anche effetti sui contributi previdenziali.

Lo scopo del TFR è garantire al lavoratore un sostegno economico al termine del rapporto di lavoro, quindi inserirlo ogni mese in busta paga in modo automatico può andare contro questa finalità.

Ricordiamo l’importanza che ha ogni lavoratore per la nostra azienda e impegniamoci per dedicare ad ognuno e ognuna di loro il giusto tempo e la giusta attenzione!

Cosa dice l’Ispettorato?

L’Ispettorato di Milano ha chiesto chiarimenti sulla legittimità dell’erogazione mensile del TFR in busta paga, prassi riscontrata anche oltre il termine del regime sperimentale previsto dalla Legge n. 190/2014 (1° marzo 2015 – 30 giugno 2018).

Principali chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL):

  • Il TFR è un accantonamento economico finalizzato a sostenere il lavoratore alla fine del rapporto di lavoro.
  • Le anticipazioni sono consentite solo nei casi espressamente previsti dalla legge o, in forma migliorativa, dalla contrattazione collettiva o da patti individuali.

Prassi dell’anticipo mensile del TFR:

  • Non è legittima se non prevista da accordi collettivi o individuali espliciti.
  • Il versamento mensile in busta paga del TFR, se non regolato, è da considerarsi maggior retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale.

Fondo Tesoreria INPS: per le aziende con almeno 50 dipendenti, è obbligatorio versare il TFR al Fondo Tesoreria INPS, che assume natura previdenziale e quindi indisponibile, salvo i casi normativamente previsti.

Conseguenze ispettive: in caso di anticipazione indebita del TFR, gli ispettori devono intimare il datore di lavoro a ripristinare l’accantonamento mediante provvedimento ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004.

L’erogazione anticipata mensile del TFR è ammessa solo se espressamente prevista da contratti collettivi o accordi individuali e non può essere in alcun caso mensile. In caso contrario, è da considerarsi illegittima e comporta obblighi contributivi aggiuntivi e interventi ispettivi correttivi.

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