Congedo parentale: a chi e quanto spetta?

Il congedo parentale è un diritto riconosciuto ai genitori che lavorano, madri o padri, al fine di prendersi cura dei figli nei primi anni di vita, fino al compimento del dodicesimo anno di età, o per l’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. 

È un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, che permette ai genitori di assistere e prendersi cura dei propri figli, soddisfacendo i loro bisogni affettivi e relazionali. 

Limite di tempo

Il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia è di dieci mesi, elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi, da fruire entro i 12 anni di vita del figlio/a o dall’ingresso in famiglia del minore, di cui:

  • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
  • a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.

Alla luce della modifica apportata all’art. 34, comma 1, del T.U, il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito indicato:

Come funziona

L’indennità viene erogata a entrambi i genitori o del “genitore solo” nelle seguenti modalità:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • un altro mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • un ulteriore mese, inoltre, è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale.

Le nuove disposizioni si applicano ai genitori lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024 e che fruiscono del congedo parentale dal 1° gennaio 2025 in poi e la misura è estesa anche ai casi di adozione o affidamento.

Ricordiamo che per accedere ai tre mesi con retribuzione all’80%, è necessario che il genitore sia un lavoratore dipendente.

L’INPS ha, inoltre, ricordato che i periodi di congedo parentale devono essere utilizzati entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia per adozione o affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età.

I congedi, calcolati “a ore” o “a giorni” possono essere fruiti nella misura massima di tre mesi per i minori nati dal 1° gennaio 2025 o per i minori nati prima del 1° gennaio 2025 se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024.

Come presentare la domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale istituzionale dell’INPS, il Contact center Multicanale o presso gli istituti di patronato.

Visita il nostro sito

Guarda i nostri video