Gli incentivi per le imprese, sotto diverse forme, rappresentano una agevolazione erogata sotto forma di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati o sgravi fiscali e contributivi, che lo Stato e altri enti pubblici mettono a disposizione delle aziende al fine di promuovere e sostenere determinate politiche di sviluppo. Di seguito facciamo chiarezza sulle novità previste dal Decreto di Coesione.
Bonus Giovani
E’ operativo l’incentivo occupazionale bonus Giovani 2024/2025, ovvero è riconosciuto lo sgravio, per un periodo massimo di 24 mesi in misura pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 500 su base mensile per ciascun lavoratore.
A chi spetta
Possono usufruire dell’agevolazione i datori di lavoro privati che dal 31 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, assumono lavoratori e lavoratrici con sede tra le altre regioni, in Sardegna.
L‘esonero spetta per l’assunzione dei soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato, anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’esonero spetta, inoltre, con riferimento ai soggetti che sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo (portabilità dell’esonero). Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
A quanto ammonta
L’esonero spetta nel limite massimo di importo pari ad € 650 su base mensile per ciascun lavoratore e non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa, mentre è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
Cosa deve sapere l’azienda
Per accedere agli incentivi per l’assunzione, i datori di lavoro devono soddisfare una serie di requisiti generali ovvero:
- rispettare le normative relative al lavoro e alla contrattazione collettiva, comprese quelle sui diritti dei lavoratori e le condizioni di lavoro.
- l’assunzione deve essere conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2015 e alle normative sui diritti sindacali e sociali;
- possedere il DURC;
- rispettare le normative sui contratti di lavoro e degli obblighi di legge o contrattuali.
Inoltre l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza per la riassunzione di lavoratori licenziati.
La disciplina dettata dal decreto Coesione prevede che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o anche di un altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Per le assunzioni e/o le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 15 maggio 2025 può essere riconosciuto il solo esonero nei limiti di importo di € 500 mensili, anche se la sede di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa sia collocata nelle Regioni della Zona Speciale unica del Mezzogiorno.
La domanda da inoltrare all’INPS per via telematica deve contenere le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’impresa;
- dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
- tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.
L’istanza deve essere presentata prima dell’assunzione: verificata la disponibilità delle risorse l’INPS assegna al datore di lavoro un termine perentorio di 10 giorni per provvedere all’assunzione incentivata.
La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni e/o trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati (nelle ZES solo per i rapporti di lavoro non ancora in corso).
L’esito viene comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.
Bonus Donne
Oltre al bonus Giovani è operativo anche l’incentivo occupazionale bonus Donne 2024/2025.
La misura dell’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 650 su base mensile per ciascuna lavoratrice.
A chi spetta
L’esonero spetta ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. In questo caso il beneficio si applica per complessivi 24 mesi.
Gli stessi esoneri spettano ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 31 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.
Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, con contratto a tempo indeterminato, di donne occupate nelle professioni o settori caratterizzati da marcata disparità di genere, l’esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi.
Cosa deve sapere l’azienda
Le assunzioni incentivate devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Con riferimento ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, i contratti di apprendistato e di lavoro intermittente.
Per accedere agli incentivi per l’assunzione l’azienda deve rispettare diversi principi e regole:
- rispettare le normative relative al lavoro e alla contrattazione collettiva, comprese quelle sui diritti dei lavoratori e le condizioni di lavoro. L’assunzione deve essere conforme alle disposizioni del Dlgs. n. 150/2015 e alle normative sui diritti sindacali e sociali;
- possedere il DURC;
- rispettare le normative sui contratti di lavoro e degli obblighi di legge o contrattuali.
Inoltre:
- l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui la lavoratrice avente diritto all’assunzione venga utilizzata mediante contratto di somministrazione;
- l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza;
- presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratrici inquadrate a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- le lavoratrici non devono essere state licenziate nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
L’applicazione della misura nel rispetto del regolamento si riferisce a una determinata categoria ovvero le donne svantaggiate le quali devono essere:
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere di cui all’art. 2, punto 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Per le “donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno”, invece, il beneficio non può superare il 50% dei costi salariali.
In caso di donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e all’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.
La domanda all’INPS deve essere presentata prima di assumere e le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio. In caso di esito positivo la comunicazione obbligatoria deve essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni.