Riduzione INPS per i neoiscritti 2025: chiarimenti

La legge di bilancio 2025 ha introdotto un importante incentivo per i nuovi imprenditori: una riduzione del 50% dei contributi previdenziali, per chi si iscrive per la prima volta alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti nel corso del 2025.

Dal disposto normativo risulta che i soggetti beneficiari sono i seguenti:

  • titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;
  • soci di società, sia di persone che di capitali (S.r.l.);
  • coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati.

Requisiti

  • aver avviato nel corso del 2025 un’attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria. Per questo motivo per i soci, coadiuvanti, coadiutori rileva la data di entrata o primo ingresso nella società a seguito della quale è avvenuta l’iscrizione alla Gestione IVS artigiani e commercianti;
  • essere iscritti per la prima volta ad una delle citate Gestioni IVS nel 2025. Per rientrare tra i possibili beneficiari della riduzione, pertanto, il soggetto non deve essere mai stato iscritto a nessun titolo ad una delle due Gestioni IVS, non rilevando l’essere transitati dal ruolo di collaboratore a quello di titolare o viceversa né la mutata carica giuridica nell’ambito della compagine societaria.

Data di inizio attività

‘L’INPS precisa che la riduzione contributiva è riconosciuta anche nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell’attività e la data in cui il soggetto ha i requisiti per l’iscrizione alla Gestione previdenziale, purché entrambe le date ricadano nell’arco temporale compreso tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2025 e l’attività di impresa sia avviata nel corso del 2025 e l’iscrizione al Registro Imprese e all’INPS sia formalizzata entro i termini di legge (30 giorni).

Per esempio, se un soggetto avvia l’attività il 21 dicembre 2025 può fruire della riduzione se presenta la domanda di iscrizione al Registro Imprese e alla Gestione INPS entro il 20 gennaio 2026. 

Agevolazione spettante

La riduzione contributiva è pari al 50% e si applica, su domanda:

  • sui contributi minimi e su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati;
  • alla sola aliquota IVS, restano, invece, dovuti in misura piena il contributo di maternità e, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia;
  • per 36 mesi (3 anni), tale periodo si calcola:
    • senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due Gestioni previdenziali;
    • a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell’attività e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale, i 36 mesi decorrono dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale.

Per agevolare le nuove attività, viene riconosciuto il diritto al mantenimento della riduzione contributiva nel caso:

  • in cui il lavoratore cambi impresa e/o attività svolta;
  • di variazione della gestione previdenziale (da artigiani a commercianti e viceversa);
  • di temporanea cessazione dell’attività lavorativa.

Allo stesso modo, l’agevolazione permane in caso di variazioni nella posizione anagrafica che non comportino la cancellazione da una delle due gestioni previdenziali.

L’interruzione della continuità nella copertura contributiva determina la perdita del diritto alla riduzione contributiva in caso di successiva nuova iscrizione alle gestioni speciali autonome.

Incompatibilità con altre agevolazioni

L’agevolazione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota e non è possibile riconoscere la riduzione nel caso in cui i lavoratori già fruiscano della riduzione:

  • del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
  • del regime forfettario previdenziale.

Se il contribuente forfettario ha già richiesto l’applicazione del predetto regime contributivo agevolato prima del 24 aprile 2025, è comunque consentito presentare la domanda di riduzione contributiva del 50% . La presentazione della domanda comporta la disapplicazione del regime contributivo agevolato dei forfettari dalla data di prima iscrizione alla Gestione previdenziale e l’applicazione della riduzione contributiva del 50%.

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