Chi applica il regime forfetario sa, almeno in linea generale, che i compensi percepiti non dovrebbero subire ritenuta d’acconto. Tuttavia, nella pratica, questo principio non sempre viene rispettato e quando succede, il contribuente rischia di accorgersene tardi, magari al momento della dichiarazione, o peggio ancora di non recuperare correttamente quanto trattenuto.
Il caso più frequente riguarda i pagamenti con bonifico parlante, soprattutto negli interventi di recupero edilizio o riqualificazione energetica. In queste ipotesi la banca applica la ritenuta prevista sul flusso del pagamento, anche quando il percettore è un contribuente in regime forfetario.
Questo è il caso tipico in cui si verifica l’errata applicazione della ritenuta
La buona notizia è che il problema si può gestire ma serve attenzione, metodo e soprattutto controllo documentale.
Il principio di partenza: il forfetario non subisce ritenuta sui compensi
La regola generale è chiara: i soggetti che applicano il regime forfetario non sono soggetti a ritenuta d’acconto sui compensi percepiti. In parallelo, non sono tenuti a operare ritenute alla fonte sui compensi che corrispondono, pur dovendo comunque indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto cui hanno pagato somme senza applicare la ritenuta.
Questa regola, però, incontra criticità operative in contesti in cui il pagamento è veicolato da procedure standardizzate, come i bonifici parlanti per lavori agevolati. E qui nasce l’errore.
Quando la ritenuta viene applicata lo stesso
Il caso più ricorrente è quello del bonifico parlante utilizzato per i lavori di recupero edilizio o di riqualificazione energetica.
In tale situazione, il committente è tenuto a pagare tramite bonifico dedicato, con conseguente applicazione, da parte dell’intermediario finanziario, della ritenuta prevista sul pagamento. Se il percettore è un forfetario, la ritenuta è tecnicamente subita in modo improprio, ma il flusso si realizza comunque
Questo può accadere anche in altri casi, specie quando il sostituto o l’intermediario non hanno piena consapevolezza del regime fiscale del percettore.
Le due strade per recuperare la ritenuta
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 2016, chiarisce che per recuperare la ritenuta subita erroneamente da un contribuente forfetario:
- chiedere il rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973;
- scomputare la ritenuta in dichiarazione dei redditi, indicando le ritenute complessivamente subite nel rigo RS40 e riportandole ai fini dello scomputo nel rigo RN33, colonna 4 e/o nel rigo LM41 del modello dichiarativo
Questo significa che il contribuente non è privo di tutela ma la possibilità concreta di recupero dipende da un presupposto essenziale.
La condizione che non si può ignorare: la ritenuta deve essere certificata
Qui si trova il vero punto critico.
La condizione per accedere al rimborso o allo scomputo in dichiarazione è che la ritenuta sia certificata dal sostituto e da questi indicata nel modello 770.
In mancanza di questa certificazione, il recupero diventa molto più difficile e questo spiega perché non basta accorgersi della trattenuta: bisogna anche verificare che il flusso informativo sia stato gestito correttamente da chi l’ha operata.
Cosa controllare prima della dichiarazione
Per una gestione corretta, il contribuente o chi lo assiste dovrebbe verificare almeno questi elementi:
- esistenza effettiva della ritenuta applicata;
- documentazione del pagamento e dell’importo trattenuto;
- certificazione della ritenuta da parte del soggetto che l’ha operata;
- corretta indicazione nel 770;
- coerenza tra gli importi certificati e quelli da riportare in dichiarazione.
In caso di dichiarazione precompilata, il contribuente in regime forfetario deve prestare particolare attenzione all’indicazione corretta delle ritenute erroneamente subite, proprio perché l’assenza della CU ordinaria automatica può complicare la lettura dei dati caricati.
Un caso particolare: ingresso tardivo nel regime forfetario
Il tema riguarda anche un’altra ipotesi meno intuitiva, ma concreta.
Il problema può riguardare anche il contribuente che, nei primi mesi dell’anno, ha adottato il regime ordinario e sui cui compensi è stata applicata la ritenuta d’acconto, per poi accedere successivamente al forfetario in base al comportamento concludente. Anche in questo caso può emergere l’esigenza di gestire correttamente le ritenute pregresse nel modello dichiarativo
Questo conferma che il tema non è solo “formale” ma richiede una lettura precisa della posizione fiscale nell’intero periodo d’imposta.
Perché questo errore è meno banale di quanto sembri
Molti imprenditori o professionisti in forfetario tendono a considerare la ritenuta errata come una piccola anomalia amministrativa. In realtà non è così.
Se non viene intercettata e gestita:
- riduce inutilmente la liquidità disponibile;
- complica la dichiarazione;
- può generare disallineamenti tra quanto realmente subito e quanto risultante nei flussi ufficiali;
- rischia di trasformarsi in un credito di fatto perso o recuperato male.
Il ruolo dell’organizzazione e della consulenza
Questo caso dimostra bene quanto sia importante il presidio interno minimo di cui abbiamo già parlato in altri contenuti del blog. Se non si controllano i flussi di incasso, le trattenute, le certificazioni e la documentazione, il rischio è arrivare in dichiarazione con dati incompleti o con un recupero mal gestito.
Per questo una buona consulenza funziona meglio quando il cliente:
- conserva correttamente i documenti;
- segnala la ritenuta anomala;
- verifica i pagamenti ricevuti;
- mette il consulente in condizione di ricostruire il caso in tempo utile.
Anche questo è, a tutti gli effetti, un tema di Adeguati Assetti: sapere chi controlla cosa, come si verifica l’incasso e come si documenta un’anomalia.
Recuperare sì, ma con precisione
Il contribuente forfetario che subisce una ritenuta per errore non è privo di rimedi ma deve muoversi con precisione.
La strada del rimborso o quella dello scomputo in dichiarazione possono essere efficaci, a condizione che:
- venga riportata nel dichiarativo in modo coerente;
- la ritenuta sia reale;
- sia certificata;
- sia correttamente tracciata nel 770.
Grazie per l’attenzione.
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