Cosa sono gli acquisti intra-UE e che cosa è il VIES
Quando un’impresa italiana acquista beni da un fornitore stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, l’operazione rientra nel regime degli acquisti intracomunitari. Si tratta di operazioni che, se rispettano determinate condizioni, beneficiano della non imponibilità IVA nel Paese di origine, con applicazione del meccanismo del reverse charge nel Paese di destinazione.
In questo contesto, un ruolo centrale è svolto dall’iscrizione al VIES (VAT Information Exchange System), la banca dati europea che consente di verificare la validità delle partite IVA dei soggetti che effettuano operazioni intra-UE.
Ma cosa accade se l’acquirente non è iscritto al VIES?
L’assenza di iscrizione preclude l’applicazione della non imponibilità IVA?
Su questo punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 230/2023.
Il regime di non imponibilitĂ IVA negli scambi intra-UE
L’articolo 41, comma 1, lettera a), del D.L. n. 331/1993 disciplina il regime di non imponibilità IVA per le cessioni intracomunitarie di beni.
La norma prevede che l’IVA non venga applicata nel Paese del venditore quando ricorrono specifiche condizioni, che identificano l’operazione come uno scambio intra-UE tra operatori economici.
In particolare, il regime si applica se:
- sia il venditore che l’acquirente sono operatori economici (operazioni B2B);
- vi è il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sui beni;
- la cessione avviene a titolo oneroso;
- i beni sono effettivamente movimentati da uno Stato membro a un altro.
In presenza di questi requisiti, l’operazione è qualificata come intracomunitaria e, in linea generale, beneficia della non imponibilità IVA nel Paese di origine.
L’iscrizione al VIES
Il punto critico riguarda l’assenza di iscrizione al VIES da parte dell’acquirente, infatti per lungo tempo, dottrina e prassi hanno discusso se l’iscrizione al VIES fosse un requisito sostanziale o meramente formale ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità .
Il quadro normativo è cambiato con l’introduzione dell’articolo 41, comma 2-ter, del D.L. n. 331/1993, norma recepita nel 2008 e rafforzata dalla Direttiva UE 2018/1910 (cosiddetta Direttiva “quick fixes”), il cui obiettivo è stato quello di armonizzare e rendere più sicuri gli scambi intracomunitari tra operatori B2B.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Con la Risposta a interpello n. 230/2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, alla luce della normativa vigente, l’iscrizione al VIES rappresenta una condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità IVA.
L’articolo 41, comma 2-ter, stabilisce infatti che le cessioni sono non imponibili a condizione che il cessionario abbia comunicato un numero di identificazione IVA valido attribuito da un altro Stato membro.
Secondo l’Agenzia, tale requisito non è più un semplice adempimento formale, ma una condizione essenziale affinché il venditore possa emettere fattura senza applicazione dell’IVA.
Perché il numero IVA valido coincide con l’iscrizione al VIES
La Commissione Europea, nelle Note esplicative alla Direttiva quick fixes, ha precisato che:
- è rilevante esclusivamente il numero di identificazione IVA con prefisso dello Stato membro che lo ha attribuito;
- tale numero è l’unico verificabile dal cedente attraverso la banca dati VIES.
Ne deriva che una partita IVA non iscritta al VIES non è considerata “valida” ai fini della non imponibilità , di conseguenza, il fornitore estero, non potendo verificare il numero IVA dell’acquirente nel VIES, dovrà applicare l’IVA in fattura secondo le regole del proprio Stato.
Effetti pratici per l’acquirente non iscritto al VIES
L’assenza di iscrizione al VIES non cambia la natura dell’operazione, che resta comunque un acquisto intra-UE.
Tuttavia, produce conseguenze fiscali rilevanti:
- l’acquirente riceve una fattura con IVA estera;
- l’IVA addebitata nel Paese di origine è indetraibile e diventa un costo;
- restano fermi gli obblighi di reverse charge in Italia;
- permane l’obbligo di esterometro (se dovuto).
In sostanza, l’operazione finisce per scontare due volte l’IVA: una nel Paese del fornitore e una nel Paese di destinazione, con un evidente aggravio economico per l’impresa.
Conclusioni
L’iscrizione al VIES non è più un adempimento secondario, ma un passaggio essenziale per chi effettua operazioni intracomunitarie.
Una mancata o tardiva iscrizione può comportare costi fiscali significativi e una gestione IVA inefficiente degli acquisti intra-UE.
Una corretta pianificazione e verifica preventiva della posizione VIES consente alle imprese di evitare errori, contestazioni e duplicazioni d’imposta, garantendo una gestione conforme e sostenibile delle operazioni internazionali.
Clicca qui per verificare se la tua impresa è iscritta al VIES o se un tuo fornitore è presente nell’elenco.
Grazie per l’attenzione.
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