Detrazione IVA 2026: più tempo per registrare le fatture e recuperare l’imposta
Una fattura di acquisto ricevuta in ritardo, un documento arrivato a cavallo d’anno o una registrazione contabile non completata entro la dichiarazione IVA possono creare difficoltà rilevanti per un’impresa.
Fino a oggi, la disciplina della detrazione IVA ha imposto termini particolarmente stringenti, soprattutto per le fatture ricevute nell’anno successivo rispetto a quello in cui l’operazione è stata effettuata.
Con il correttivo “Omnibus” della riforma fiscale, il legislatore interviene sugli articoli 19 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ampliando il periodo entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione e registrare le fatture di acquisto.
La novità è contenuta nell’articolo 12 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, entrato in vigore il 12 agosto 2026. La modifica offre alle imprese un margine temporale più ampio per effettuare controlli amministrativi, verifiche documentali e riconciliazioni contabili, senza modificare i presupposti sostanziali e formali necessari per detrarre l’IVA.
Come funzionava la detrazione IVA prima della modifica
Il diritto alla detrazione dell’IVA è disciplinato dall’articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972.
Prima dell’intervento correttivo, la detrazione doveva essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto era sorto.
Per esercitare correttamente la detrazione era necessario che fossero presenti due condizioni:
- l’operazione doveva essere stata effettuata e l’imposta doveva essere diventata esigibile;
- il contribuente doveva essere in possesso di una fattura valida.
A questi requisiti si aggiungeva l’obbligo di registrare il documento nel registro IVA degli acquisti entro i termini previsti dall’articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972.
La rigidità del sistema emergeva soprattutto nelle cosiddette fatture a cavallo d’anno, cioè nelle fatture relative a operazioni effettuate in un anno ma ricevute nell’anno successivo.
La nuova modifica all’articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972
Il correttivo Omnibus estende il termine ultimo per esercitare la detrazione.
Dal 2026, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
In termini pratici, il contribuente dispone di un arco temporale più ampio per:
- verificare la correttezza della fattura;
- controllare l’esigibilità dell’imposta;
- registrare il documento;
- imputare correttamente l’IVA nella liquidazione;
- recuperare l’imposta nella dichiarazione annuale.
La modifica non significa che l’IVA possa essere detratta senza limiti di tempo. Il diritto deve comunque essere esercitato nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa e dei termini stabiliti per la registrazione.
Più tempo anche per registrare le fatture
L’intervento riguarda parallelamente l’articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972.
Il termine per la registrazione delle fatture di acquisto viene esteso fino alla dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.
L’allineamento tra articolo 19 e articolo 25 è particolarmente importante: da un lato viene ampliato il termine per esercitare la detrazione, dall’altro viene esteso il termine per annotare la fattura nel registro IVA acquisti.
L’impresa può quindi disporre di più tempo per svolgere i controlli necessari, soprattutto quando la fattura presenta elementi da verificare, come:
- aliquota IVA;
- natura dell’operazione;
- imponibile;
- detraibilità oggettiva;
- detraibilità soggettiva;
- corretta intestazione;
- collegamento con il contratto o l’ordine;
- ricezione tramite Sistema di Interscambio.
La novità più importante: le fatture a cavallo d’anno
Uno degli effetti più rilevanti riguarda le fatture ricevute nell’anno successivo rispetto a quello in cui l’operazione è stata effettuata.
La relazione illustrativa collegata alla modifica chiarisce che l’eliminazione, dall’articolo 25, del riferimento alla registrazione “con riferimento al medesimo anno” consente una gestione più flessibile delle fatture a cavallo d’anno.
Esempio
Un’impresa acquista beni nel dicembre 2026. L’operazione è effettuata nel 2026, ma la fattura viene ricevuta nel gennaio 2027, prima della presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2026.
In presenza delle condizioni previste, l’impresa può:
- registrare la fattura nel 2027;
- annotarla in un’apposita sezione del registro IVA acquisti;
- esercitare la detrazione nella dichiarazione IVA relativa al 2026.
Si tratta di una soluzione che supera la precedente impostazione restrittiva e consente di imputare la detrazione al periodo in cui il diritto è sorto, anche quando la fattura è stata ricevuta nell’anno successivo.
La ricezione della fattura continua a essere fondamentale
L’ampliamento dei termini non elimina l’importanza della data di ricezione della fattura.
La detrazione non può essere esercitata prima che il contribuente sia in possesso di una fattura valida. Per le fatture elettroniche, il momento di ricezione è collegato al recapito tramite il Sistema di Interscambio, salvo le specifiche situazioni di mancata consegna o impossibilità di recapito.
È quindi importante conservare le evidenze relative:
- alla data di ricezione;
- al file XML;
- alla consegna tramite SdI;
- alle eventuali notifiche;
- alla registrazione contabile;
- alla presenza della fattura nel registro IVA.
Il momento di ricezione consente di individuare il primo momento in cui il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione.
Resta la detrazione anticipata entro il giorno 15
Il nuovo intervento non elimina la possibilità di detrarre l’IVA nelle liquidazioni periodiche secondo le regole ordinarie.
L’articolo 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, consente, in corso d’anno, di esercitare la detrazione anche per le fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Questa possibilità non opera, però, per le fatture relative a operazioni effettuate nell’anno precedente.
La nuova disciplina delle fatture a cavallo d’anno interviene proprio su questo punto, consentendo, alle condizioni previste, di imputare la detrazione all’anno di effettuazione dell’operazione attraverso la dichiarazione annuale e la corretta registrazione del documento.
Il maggior termine non elimina gli obblighi del contribuente
La possibilità di registrare la fattura entro un termine più ampio non deve essere interpretata come una deroga agli altri obblighi fiscali.
La fattura deve essere:
- regolare;
- riferita a un acquisto effettivamente effettuato;
- inerente all’attività;
- ricevuta dal soggetto passivo;
- correttamente registrata;
- contabilizzata nel periodo appropriato.
Non possono essere detratte fatture relative a operazioni inesistenti, non inerenti o prive dei requisiti sostanziali richiesti dalla normativa.
Anche in presenza di una fattura formalmente corretta, è necessario verificare che l’IVA sia effettivamente detraibile sulla base della natura dell’acquisto e dell’attività svolta.
Come organizzarsi in azienda
Per sfruttare correttamente i nuovi termini, è utile adottare una procedura interna che preveda:
- riconciliazione periodica tra SdI e registro IVA;
- controllo delle fatture ricevute ma non ancora registrate;
- separazione delle fatture ricevute nell’anno successivo;
- utilizzo di sezionali dedicati quando necessario;
- verifica delle fatture a cavallo d’anno;
- controllo delle fatture irregolari o da rettificare;
- conservazione delle prove di ricezione;
- monitoraggio delle dichiarazioni IVA.
Queste attività possono essere inserite nella più ampia Analisi dei Rischi Fiscali dell’impresa e negli Adeguati Assetti organizzativi, così da ridurre il rischio di perdere detrazioni o registrare documenti in modo non coerente.
Il coordinamento con il Testo unico IVA
La modifica agli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 deve essere coordinata con il nuovo Testo unico IVA.
Dal 1° gennaio 2027, alcune disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 saranno trasfuse nel decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.
In particolare, la disciplina della detrazione sarà contenuta nell’articolo 56 del Testo unico IVA, mentre gli obblighi di registrazione saranno regolati dall’articolo 88. Il nuovo impianto mantiene il principio dell’allineamento tra termine per la registrazione e termine per l’esercizio della detrazione.
In sintesi
Dal 12 agosto 2026:
- il termine per esercitare la detrazione IVA arriva alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto;
- si amplia anche il termine per registrare le fatture di acquisto;
- viene agevolata la gestione delle fatture a cavallo d’anno;
- resta necessario possedere una fattura valida;
- rimane obbligatoria la registrazione del documento;
- la ricezione della fattura continua a essere determinante;
- non cambiano i requisiti sostanziali e formali della detrazione.
La novità offre maggiore flessibilità, ma non sostituisce un sistema ordinato di controllo delle fatture e degli acquisti.
Grazie per l’attenzione.
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