Il commercio elettronico ha abituato consumatori e imprese a ricevere prodotti provenienti da Paesi extra-UE con costi di importazione spesso molto contenuti. Questo equilibrio cambia con l’introduzione del nuovo dazio forfetario europeo di 3 euro per articolo, applicabile alle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
La misura si inserisce nella riforma del sistema doganale europeo e mira a superare il precedente regime di esenzione dai dazi per le spedizioni di modico valore. Il nuovo prelievo si applica alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi verso consumatori dell’Unione europea.
Il dazio non si applica necessariamente una sola volta
Uno degli aspetti più importanti riguarda il criterio di applicazione.
Il dazio non viene calcolato necessariamente una sola volta per ogni pacco. Si applica infatti alle diverse categorie merceologiche individuate sulla base delle relative sottovoci tariffarie.
Questo significa che una spedizione contenente prodotti appartenenti a categorie doganali differenti può essere soggetta a più dazi. Un pacco con articoli classificati in due diverse sottovoci tariffarie può quindi scontare un prelievo complessivo di 6 euro, anche se la spedizione è una sola.
Per gli operatori e-commerce diventa quindi essenziale classificare correttamente i prodotti e verificare la struttura doganale della spedizione.
Il contributo nazionale si aggiunge al dazio europeo
Al dazio europeo può aggiungersi il contributo amministrativo nazionale di 2 euro previsto dalla legge n. 199/2025 per le spedizioni provenienti da Paesi extra-UE con valore dichiarato non superiore a 150 euro.
L’entrata in vigore di questo contributo è stata differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2026. Di conseguenza, gli acquisti online di beni di modico valore provenienti da Paesi terzi possono essere gravati sia dal dazio europeo sia dal contributo nazionale.
L’effetto finale può quindi essere superiore ai soli 3 euro indicati nella comunicazione commerciale.
Differenze tra regime IOSS e altri regimi IVA
Il trattamento del dazio può variare in base al regime IVA utilizzato.
La documentazione tecnica distingue tra:
- regime IOSS: il dazio di 3 euro è esente dall’IVA all’importazione e non viene incluso nella base imponibile;
- regimi diversi dall’IOSS: l’IVA all’importazione viene calcolata includendo anche il dazio nel valore imponibile.
Questa distinzione interessa direttamente marketplace, operatori logistici, rappresentanti doganali e imprese che vendono online a consumatori europei.
Nuovi dati e maggiore tracciabilità
La riforma rafforza anche gli obblighi informativi.
Le dichiarazioni doganali devono essere aggiornate con nuovi codici e informazioni, mentre vengono introdotti i Product Identifiers, cioè codici destinati a collegare il prodotto al relativo produttore o venditore.
L’obiettivo è rendere più efficaci:
- analisi del rischio;
- controlli doganali;
- contrasto alla contraffazione;
- identificazione dei soggetti coinvolti nella filiera.
Per le imprese che operano nell’e-commerce, questo significa aggiornare software, procedure di importazione, anagrafiche prodotti e rapporti con gli intermediari doganali.
Un cambiamento che richiede pianificazione
Il nuovo dazio non è soltanto un costo aggiuntivo per il consumatore ma una variabile da inserire nella gestione dell’impresa.
Occorre verificare:
- chi sostiene il dazio;
- come viene esposto o trasferito nel prezzo;
- quale regime IVA viene utilizzato;
- come vengono classificati gli articoli;
- se i sistemi informativi sono aggiornati;
- se i contratti con marketplace e logistici disciplinano correttamente gli oneri.
Grazie per l’attenzione.
Rating di legalità 2026: requisiti, vantaggi e novità per le imprese
Uso del contante in azienda: rischi, limiti e cautele operative
Accessi domiciliari e verifiche IVA: cosa deve sapere l’impresa
Rating ESG: migliora la competitività della tua PMI
Scopri cosa fa I’M IMPRESA per migliorare il suo impatto sul pianeta e sulle persone, clicca qui!
Condividi questo articolo con chi vuoi:







