Detrazione IVA: dal 2026 ampliati i termini per registrare le fatture e recuperare l’imposta

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Detrazione IVA 2026: più tempo per imprese e professionisti

La gestione delle fatture di acquisto rappresenta uno degli aspetti più delicati per un’impresa.

Una fattura ricevuta in ritardo, un documento relativo a un’operazione effettuata alla fine dell’anno o una registrazione contabile non completata correttamente possono incidere sulla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.

La normativa interviene ora su questo tema ampliando i termini a disposizione dei contribuenti.

La nuova disciplina amplia sia il termine per esercitare la detrazione sia quello per registrare le fatture di acquisto, come puoi leggere nel nostro precedente articolo.

Come funzionava la detrazione prima della modifica

Il diritto alla detrazione dell’IVA nasce quando l’imposta diventa esigibile, ma può essere esercitato soltanto quando il contribuente possiede una fattura valida e correttamente ricevuta.

Per applicare la detrazione devono quindi coesistere:

  • il presupposto sostanziale, rappresentato dall’effettuazione dell’operazione;
  • il presupposto formale, rappresentato dal possesso della fattura;
  • la corretta annotazione del documento nel registro IVA acquisti.

Prima dell’intervento normativo, il diritto doveva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui era sorto.

Questo termine poteva creare difficoltà soprattutto in presenza di fatture ricevute nell’anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Il nuovo termine per esercitare la detrazione

Dal 2026 la detrazione può essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

L’impresa dispone quindi di un periodo più ampio per:

  • verificare la correttezza del documento;
  • accertare l’inerenza dell’acquisto;
  • controllare l’aliquota IVA;
  • verificare la ricezione tramite Sistema di Interscambio;
  • registrare la fattura;
  • imputare correttamente l’imposta nella dichiarazione annuale.

Il maggior termine non significa, tuttavia, che la registrazione possa essere rinviata senza criterio. La fattura deve essere inserita nei registri contabili rispettando le regole applicabili e mantenendo la corretta imputazione temporale.

Più tempo anche per la registrazione delle fatture

La modifica interessa anche l’articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972, infatti il termine per registrare la fattura viene esteso fino alla dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.

L’allineamento tra articolo 19 e articolo 25 evita che il contribuente disponga di un termine più ampio per detrarre l’IVA, ma non abbia un termine corrispondente per registrare il documento.

Per una PMI questo significa poter organizzare meglio il ciclo passivo e programmare verifiche più accurate sulle fatture ricevute.

Le fatture a cavallo d’anno

La novità più rilevante riguarda le fatture relative a operazioni effettuate in un anno e ricevute nell’anno successivo.

Esempio pratico

Una società acquista beni il 20 dicembre 2026. Il fornitore emette la fattura il 5 gennaio 2027 e il documento viene ricevuto tramite SdI nello stesso giorno.

In presenza delle condizioni previste, l’impresa può:

  • registrare la fattura nel 2027;
  • annotarla in un’apposita sezione del registro IVA acquisti;
  • esercitare la detrazione nella dichiarazione relativa al 2026.

L’eliminazione del riferimento al “medesimo anno” contenuto nell’articolo 25 consente infatti di gestire con maggiore flessibilità le fatture ricevute nell’anno successivo, mantenendo la detrazione collegata al periodo in cui il diritto è sorto.

Cosa non cambia

Restano fermi alcuni principi fondamentali.

La fattura deve essere:

  • valida;
  • correttamente intestata;
  • riferita a un’operazione effettiva;
  • inerente all’attività;
  • ricevuta dal soggetto passivo;
  • registrata secondo le modalità previste.

Il maggior termine non consente di detrarre l’IVA relativa a fatture irregolari, operazioni inesistenti o acquisti non inerenti.

Resta inoltre importante poter dimostrare il momento di ricezione della fattura. Per le fatture elettroniche, la data del Sistema di Interscambio costituisce il principale riferimento documentale.

La detrazione entro il giorno 15

La nuova disciplina non elimina le regole ordinarie che consentono, in corso d’anno, di esercitare la detrazione per le fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Il nuovo termine biennale rappresenta il limite massimo, non il termine ordinario da utilizzare sistematicamente.

Per questo è opportuno continuare a registrare tempestivamente le fatture, lasciando il maggior termine alle situazioni che richiedono controlli, rettifiche o verifiche documentali.

Come organizzarsi

L’impresa dovrebbe predisporre una procedura interna che preveda:

  • riconciliazione tra fatture presenti nello SdI e fatture registrate;
  • controllo delle fatture ricevute nell’anno successivo;
  • individuazione delle fatture a cavallo d’anno;
  • utilizzo di sezionali dedicati;
  • verifica dell’inerenza;
  • controllo degli importi detraibili;
  • conservazione delle evidenze di ricezione.

Conclusione

L’ampliamento dei termini rappresenta una semplificazione importante per imprese e professionisti, soprattutto quando il ciclo amministrativo è articolato o le fatture vengono ricevute a ridosso della chiusura dell’esercizio.

La maggiore flessibilità non sostituisce, però, una gestione ordinata: ricezione, registrazione, imputazione e detrazione devono rimanere coerenti e documentabili.

Grazie per l’attenzione.


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