Dichiarazione IVA omessa: come funziona la nuova liquidazione automatizzata

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Dichiarazione IVA omessa: il fisco ricostruisce i dati disponibili

La mancata presentazione della dichiarazione IVA non impedisce più all’Amministrazione finanziaria di ricostruire la posizione del contribuente.

Grazie alle informazioni già presenti nei sistemi digitali, l’Agenzia delle Entrate può determinare l’IVA potenzialmente dovuta anche in assenza del modello annuale.

La procedura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 attraverso il nuovo articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972 e attuata dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2026, n. 239129.

Quali dati vengono utilizzati

La liquidazione automatizzata può basarsi su:

  • fatture elettroniche emesse;
  • fatture elettroniche ricevute;
  • corrispettivi telematici;
  • comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA;
  • versamenti eseguiti;
  • dati presenti nell’Anagrafe tributaria.

L’Amministrazione dispone quindi di una base informativa molto ampia.

La dichiarazione annuale non è più l’unico documento attraverso il quale ricostruire le operazioni effettuate. Il sistema può confrontare le fatture trasmesse durante l’anno con le LIPE, i corrispettivi e i pagamenti.

Quando la dichiarazione è considerata omessa

È considerata omessa:

  • la dichiarazione non presentata;
  • la dichiarazione presentata oltre 90 giorni dal termine ordinario;
  • la dichiarazione formalmente trasmessa ma priva dei quadri necessari alla liquidazione dell’imposta.

In particolare, la mancata compilazione dei quadri VE e VF può impedire la corretta determinazione dell’IVA.

La dichiarazione “a zero” deve quindi essere compilata con attenzione: se l’impresa non ha effettuato operazioni imponibili, la situazione deve risultare coerente con i dati presenti nei sistemi dell’Agenzia.

Per una società realmente inattiva, ad esempio, sarà opportuno conservare la documentazione che dimostra:

  • assenza di fatture emesse;
  • assenza di corrispettivi;
  • eventuale presenza di sole fatture passive;
  • assenza di operazioni imponibili;
  • corretta presentazione delle LIPE.

Come viene determinata l’imposta

La procedura automatizzata considera:

  • l’IVA a debito risultante dalle fatture emesse;
  • l’IVA a debito derivante dai corrispettivi;
  • l’IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute;
  • l’IVA a credito emergente dalle LIPE;
  • i versamenti effettuati.

L’inclusione dell’IVA a credito risultante dalle fatture passive rappresenta una delle principali novità operative. Il sistema non considera quindi soltanto il lato attivo, ma tiene conto anche delle informazioni relative agli acquisti.

Tuttavia, il riconoscimento del credito nella liquidazione automatizzata non equivale a un riconoscimento definitivo del diritto alla detrazione.

L’Amministrazione può infatti verificare successivamente:

  • l’inerenza dell’acquisto;
  • la corretta registrazione della fattura;
  • la detraibilità dell’imposta;
  • la natura dell’operazione;
  • eventuali limitazioni oggettive o soggettive.

Il credito IVA dell’anno precedente

Il credito IVA proveniente da un periodo d’imposta precedente non viene automaticamente utilizzato nella prima fase della liquidazione.

Questa distinzione è importante:

  • il credito derivante dalle fatture ricevute e dalle LIPE può essere considerato;
  • il credito riportato dall’anno precedente può non essere incluso automaticamente;
  • il contribuente deve eventualmente farlo valere nella fase di interlocuzione.

L’impresa deve quindi mantenere una riconciliazione tra:

  • dichiarazioni IVA;
  • credito riportato;
  • liquidazioni periodiche;
  • versamenti;
  • compensazioni;
  • documentazione delle fatture.

La comunicazione dell’Agenzia

Prima dell’iscrizione a ruolo, l’Agenzia invia una comunicazione contenente:

  • imposta dovuta;
  • interessi;
  • sanzioni;
  • modalità di definizione;
  • informazioni utilizzate per il calcolo.

Il contribuente dispone di 60 giorni per:

  • versare le somme;
  • fornire chiarimenti;
  • contestare dati errati;
  • trasmettere documenti;
  • dimostrare l’eventuale assenza di operazioni imponibili.

Se il contribuente definisce la posizione entro il termine, la sanzione ordinaria per omessa dichiarazione, pari al 120% dell’imposta dovuta, viene ridotta a un terzo, quindi al 40%. La procedura prevede inoltre interessi ridotti, ma non consente la rateazione o la compensazione orizzontale delle somme dovute.

Il rapporto con la dichiarazione integrativa

La dichiarazione integrativa può essere utilizzata per correggere una dichiarazione già presentata.

Può servire, ad esempio, per:

  • correggere errori;
  • recuperare crediti non indicati;
  • rettificare dati;
  • esercitare detrazioni non utilizzate;
  • correggere l’imposta dichiarata.

Non può però essere utilizzata come sostituto ordinario della dichiarazione annuale omessa.

La tempestività resta quindi fondamentale. La dichiarazione presentata entro 90 giorni mantiene la propria validità, anche se il contribuente deve versare le sanzioni previste per la tardività.

Come prevenire il rischio

Per ridurre il rischio di liquidazioni automatizzate errate o sfavorevoli, l’impresa dovrebbe:

  • verificare ogni anno l’avvenuta trasmissione della dichiarazione;
  • controllare la corretta compilazione dei quadri VE e VF;
  • riconciliare fatture, LIPE e corrispettivi;
  • controllare i versamenti;
  • monitorare le comunicazioni nel cassetto fiscale;
  • conservare le prove dell’inattività;
  • verificare il credito IVA riportato.

Conclusione

La liquidazione automatizzata dell’IVA omessa conferma il passaggio a un sistema fiscale basato sui dati digitali.

L’omessa dichiarazione non impedisce più all’Amministrazione di ricostruire le operazioni. Per questo la dichiarazione annuale, le LIPE, la fatturazione elettronica e i corrispettivi devono essere gestiti come parti di un unico sistema informativo.

Grazie per l’attenzione.


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