Il periodo estivo viene spesso associato a una riduzione degli adempimenti e a un rallentamento delle attività amministrative. Per imprese, professionisti e contribuenti il mese di agosto può contenere scadenze fiscali molto importanti.
Il 20 agosto 2026 rappresenta infatti una data da monitorare con attenzione per i contribuenti che hanno usufruito della proroga dei versamenti prevista per i soggetti ISA, i contribuenti forfetari, quelli in regime di vantaggio e altri soggetti collegati.
La disciplina consente di effettuare i versamenti originariamente in scadenza il 30 giugno entro il 20 luglio senza maggiorazione oppure nei trenta giorni successivi con una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.
Per una PMI, il tema non riguarda soltanto la compilazione del modello F24. Occorre verificare l’ammontare degli importi, la corretta applicazione della proroga, l’eventuale rateizzazione e l’impatto del pagamento sulla liquidità aziendale.
La proroga dei versamenti e il termine del 20 agosto
L’art. 6 del D.L. 22 maggio 2026, n. 89 ha spostato il termine dei versamenti per i contribuenti interessati dagli ISA dal 30 giugno al 20 luglio 2026 senza maggiorazione.
La stessa norma consente di effettuare il pagamento nei trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,80%.
In sintesi:
- 20 luglio 2026: versamento senza maggiorazione;
- entro il 20 agosto 2026: versamento con maggiorazione dello 0,80%;
- oltre la finestra prevista: occorre valutare le regole ordinarie e gli eventuali strumenti di regolarizzazione.
La maggiorazione dello 0,80% è superiore a quella ordinariamente prevista in precedenti occasioni, quando il differimento era accompagnato da un interesse dello 0,40%. Per questo la scelta di rinviare il pagamento deve essere valutata anche dal punto di vista finanziario.
Chi è interessato dalla scadenza
La proroga riguarda innanzitutto i contribuenti che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite previsto per ciascun indice;
- rientrano nel limite generale di 5.164.569 euro;
- applicano il regime forfetario;
- applicano il regime di vantaggio;
- presentano specifiche cause di esclusione dagli ISA.
Sono inoltre interessati i soggetti che partecipano a società , associazioni o imprese in regime di trasparenza fiscale, quando la società o l’impresa partecipata rientra nel perimetro dei soggetti ISA e nei limiti previsti dalla norma.
La verifica del requisito soggettivo è essenziale e non è sufficiente svolgere un’attività professionale o imprenditoriale: occorre controllare il regime applicato, il volume dei ricavi o compensi e l’eventuale presenza di cause di esclusione.
Quali importi possono essere versati entro il termine lungo
La proroga riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
Tra gli importi potenzialmente interessati rientrano:
- saldo IRPEF;
- primo acconto IRPEF;
- saldo IRES;
- primo acconto IRES;
- saldo e primo acconto IRAP;
- addizionali regionali e comunali;
- cedolare secca;
- imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari;
- imposta sostitutiva dei contribuenti in regime di vantaggio;
- imposte sostitutive collegate al Concordato Preventivo Biennale;
- IVIE e IVAFE;
- imposta sulle cripto-attività ;
- IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati ai fini ISA;
- contributi previdenziali dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti;
- diritto annuale camerale.
L’elenco deve essere verificato con attenzione, perché non tutti i versamenti collegati all’attività del contribuente seguono necessariamente la stessa scadenza.
Il secondo acconto non rientra nella proroga
Un errore frequente consiste nel confondere il primo acconto con il secondo.
La proroga interessa il saldo e il primo acconto collegati alle dichiarazioni, mentre il secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP mantiene la propria scadenza ordinaria, normalmente fissata al 30 novembre per i periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare.
Inoltre, il secondo acconto non può essere rateizzato ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997.
Per questo, nella costruzione del calendario aziendale, è opportuno distinguere chiaramente:
- importi già prorogati;
- versamenti effettuati entro il 20 luglio;
- importi rinviati al 20 agosto con maggiorazione;
- secondo acconto da versare a novembre;
- eventuali rate successive.
La rateizzazione e il rapporto con il termine del 20 agosto
I contribuenti possono rateizzare le somme dovute a titolo di saldo e primo acconto, applicando gli interessi sulle rate successive alla prima.
La proroga del termine modifica anche la gestione della rateizzazione. Se il versamento viene differito, il piano deve essere costruito considerando:
- il nuovo termine iniziale;
- la maggiorazione dello 0,80%, quando applicabile;
- gli interessi sulle rate successive;
- il termine ultimo del 16 dicembre.
La rateizzazione non deve essere utilizzata in modo automatico. Prima di scegliere il numero delle rate, l’impresa dovrebbe verificare:
- incassi previsti;
- scadenze verso fornitori;
- costo del personale;
- rate bancarie;
- investimenti programmati;
- secondo acconto di novembre;
- eventuali debiti già iscritti a ruolo.
Una pianificazione incompleta può trasformare un vantaggio temporale in una tensione finanziaria nei mesi successivi.
Attenzione ai soggetti IRES con scadenze già differite
Non tutti i soggetti IRES possono applicare la proroga.
Sono esclusi i soggetti che hanno già termini di versamento successivi al 30 giugno per effetto:
- della data di approvazione del bilancio;
- della chiusura del periodo d’imposta;
- di termini ordinari già diversi.
La proroga non può quindi essere utilizzata per spostare ulteriormente un versamento che, per la situazione specifica della società , aveva già una scadenza successiva.
Occorre distinguere la proroga speciale prevista per determinati contribuenti dalla scadenza ordinaria già risultante dalla disciplina generale.
Compensazioni e modello F24
Il pagamento può essere effettuato mediante modello F24, anche utilizzando crediti disponibili in compensazione quando ne ricorrono i presupposti.
È però necessario verificare:
- natura del credito;
- anno di riferimento;
- disponibilità effettiva;
- eventuale obbligo di visto di conformità ;
- limiti alle compensazioni;
- correttezza dei codici tributo.
Per i crediti relativi a imposte sui redditi, addizionali e imposte sostitutive, l’utilizzo in compensazione oltre 5.000 euro annui richiede normalmente il visto di conformità o l’attestazione del revisore, salvo le specifiche eccezioni previste per determinati crediti agevolativi.
Un F24 compensato non correttamente può essere scartato o generare una posizione debitoria apparentemente non estinta.
Una scadenza da gestire con metodo
Il 20 agosto 2026 è una data importante per molti contribuenti, ma non deve essere affrontata come un appuntamento isolato.
La scelta tra pagamento entro il 20 luglio, rinvio con maggiorazione o rateizzazione deve essere presa valutando:
- posizione fiscale;
- regime applicato;
- importi dovuti;
- crediti disponibili;
- liquidità aziendale;
- scadenze future.
Una gestione ordinata consente di utilizzare il tempo aggiuntivo in modo utile, evitando che la proroga diventi soltanto un rinvio del problema.
Grazie per l’attenzione.
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