Sponsorizzazioni ad ASD e SSD: come funziona il trattamento fiscale nel 2026

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Le sponsorizzazioni sportive rappresentano uno strumento fondamentale per sostenere l’attività delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

Allo stesso tempo, per molte imprese, sponsorizzare una realtà sportiva locale significa investire in visibilità, marketing territoriale e promozione del brand.

Dal punto di vista fiscale le sponsorizzazioni sportive richiedono attenzione sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette, soprattutto dopo le novità introdotte nel 2026.


Sponsorizzazioni sportive: non sono tutte uguali

Dal punto di vista fiscale occorre distinguere diverse tipologie di sponsorizzazione.

Sponsorizzazione “pura” (è il caso più comune): l’impresa sponsor eroga una somma di denaro all’ASD o SSD per sostenere l’attività sportiva o un determinato evento.

In cambio riceve visibilità pubblicitaria, ad esempio:

  • logo sulle divise;
  • banner;
  • presenza sui social;
  • cartellonistica;
  • promozione durante eventi sportivi.

Ai fini IVA, questa operazione viene considerata una prestazione di servizi.

Sponsorizzazione tecnica: si verifica quando lo sponsor non versa denaro, ma fornisce:

  • beni;
  • attrezzature;
  • servizi.

Ad esempio:

  • una lavanderia che lava gratuitamente le divise;
  • un catering che fornisce alimenti durante gli eventi;
  • un’azienda che fornisce materiale sportivo.

In questo caso si configura un’operazione permutativa ai fini IVA.

Sponsorizzazione mista: questa forma di sponsorizzazione combina:

  • denaro;
  • beni;
  • servizi.

La disciplina fiscale applicabile dipende quindi dalla composizione concreta dell’operazione.


Le novità IVA dal 2026 per le sponsorizzazioni tecniche

Dal 1° gennaio 2026 la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto importanti modifiche nella determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative.

La nuova disciplina prevede che il valore dell’operazione venga determinato sulla base dei costi sostenuti per la prestazione effettuata.

Questo significa che il sistema:

  • passa da un criterio basato sul valore di mercato;
  • ad un criterio fondato sui costi effettivamente sostenuti.

Le criticità operative per ASD e SSD

La nuova impostazione potrebbe creare difficoltà operative soprattutto alle associazioni sportive.

Il problema principale riguarda la quantificazione economica delle prestazioni promozionali, spesso difficili da misurare in modo preciso.

Ad esempio:

  • visibilità del marchio;
  • promozione online;
  • esposizione durante eventi;
  • ritorno pubblicitario territoriale.

Molte di queste attività non hanno un costo diretto facilmente documentabile.

Per questo motivo sono già allo studio correttivi normativi che potrebbero riportare il criterio verso una valutazione più vicina al reale valore economico delle prestazioni scambiate.


Sponsorizzazioni sportive e deducibilità fiscale per le imprese

Uno degli aspetti più importanti riguarda la deducibilità delle spese sostenute dallo sponsor.

Le sponsorizzazioni a favore di ASD e SSD sono generalmente considerate spese pubblicitarie e risultano deducibili per l’impresa.

Affinché la deduzione sia riconosciuta è però necessario che esista:

  • un contratto;
  • un effettivo rapporto promozionale;
  • una concreta attività pubblicitaria svolta dal soggetto sponsorizzato.

La posizione della Cassazione

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha confermato più volte il principio della piena deducibilità delle sponsorizzazioni sportive.

La Corte di Cassazione ha ribadito che tali spese beneficiano di una presunzione legale relativa alla loro natura pubblicitaria.

Questo significa che, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa:

  • la spesa non viene trattata come rappresentanza;
  • ma come investimento pubblicitario.

Il vero elemento da dimostrare

Il punto centrale resta la prova dell’attività promozionale realmente svolta.

Occorre quindi conservare:

  • contratti;
  • fotografie;
  • materiale pubblicitario;
  • locandine;
  • screenshot social;
  • documentazione degli eventi;
  • prove della visibilità ottenuta.

Ciò che conta non è valutare se la spesa sia “conveniente” o meno, ma dimostrare che la sponsorizzazione sia stata effettivamente realizzata.


Attenzione: molte ASD commettono errori nella gestione delle sponsorizzazioni

Uno degli errori più frequenti riguarda le ASD che propongono sponsorizzazioni alle imprese senza avere una partita IVA attiva o senza gestire correttamente l’attività commerciale connessa alla sponsorizzazione.

È importante chiarire che la sponsorizzazione non rappresenta una semplice “donazione”, ma un vero e proprio rapporto commerciale: l’impresa sponsor paga un corrispettivo in cambio di visibilità e promozione del proprio marchio.

Di conseguenza, l’ASD che effettua attività di sponsorizzazione:

  • svolge un’attività rilevante ai fini fiscali;
  • deve essere titolare di partita IVA;
  • deve emettere regolare documento fiscale;
  • deve gestire correttamente gli adempimenti contabili e IVA previsti dalla normativa.

In assenza di partita IVA o di una corretta gestione fiscale, si possono generare rilevanti criticità:

  • contestazione dell’operazione commerciale;
  • recupero delle imposte;
  • sanzioni fiscali;
  • perdita della deducibilità per l’impresa sponsor;
  • rischio di contestazioni sulla natura dell’attività svolta dall’associazione.

Per questo motivo è fondamentale che ASD e SSD valutino correttamente, insieme al proprio consulente fiscale, la struttura delle sponsorizzazioni prima della stipula dei contratti.

Grazie per l’attenzione.


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