Divieto di compensazione dei bonus edilizi con cartelle esattoriali

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La Corte di giustizia di Ferrara1 ha fornito chiarimenti rispetto alla compensazione dei crediti e dei debiti del contribuente nei confronti dell’Erario.

La Corte specifica che debiti iscritti a ruolo2 e scaduti non possono essere compensati con i crediti di imposta relativi al bonus facciate e, più in generale, a tutti i bonus edilizi.

Come sappiamo, la compensazione dei crediti tributari è vietata in presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro3. Il divieto si applica alle compensazioni orizzontali di crediti tributari, ossia in sede di compensazione tra un credito ed un debito di diversa natura (es. utilizzo del credito IRPEF per il pagamento della cedolare secca). In sostanza, la presenza di ruoli scaduti comporta il divieto di effettuare compensazioni orizzontali che obbligatoriamente devono transitare dal modello F24.

Consigliamo sempre, noi di I’M IMPRESA di affidarsi a intermediari abilitati ma soprattutto a Consulenti che sanno come gestire questo tipo di situazioni. Infatti è sempre meglio effettuare un controllo della situazione del cliente/contribuente prima di procedere a una eventuale compensazione dei tributi. Inoltre nel caso specifico è importante ricordare che:

  • per determinare il divieto alla compensazione deve trattarsi di ruoli scaduti, ossia notificati da oltre 60 giorni e non rateizzati o pagati;
  • la limitazione riguarda soltanto i debiti di natura tributaria iscritti a ruolo oltre l’importo di 1.500 euro (esclusi, invece, i debiti iscritti a ruolo di natura previdenziale, o amministrativa (es. violazioni del codice della strada etc.).

Come posso compensare il credito da bonus?

E’ importante chiarire cosa deve fare il contribuente che ha un credito prima di utilizzarlo e con cosa questo credito può o non può essere compensato.

Intanto ricordiamo che ai crediti in argomento4 “non si applicano i limiti descritti sopra. Infatti come precisato dalla sentenza, il contribuente ha la possibilità anche in presenza di debiti a ruolo, di estinguere debiti erariali (diversi da quelli a ruolo) tramite crediti di imposta agevolativi.

In conclusione la sentenza in commento ribadisce che i crediti agevolativi, sfuggendo al divieto recato dal citato articolo 31, possono essere compensati anche in presenza di ruoli, ma non per pagare i ruoli stessi.

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  1. Sentenza n. 86/2/2025 ↩︎
  2. L’iscrizione a ruolo è l’inserimento di un contribuente nell’elenco dei debitori formato dall’ente creditore (Agenzia delle Entrate, INPS, comuni, ecc) per il pagamento di tributi o altre entrate, sanzioni e interessi.
    Con l’iscrizione a ruolo l’ente creditore incarica l’Agente della riscossione (Ex Equitalia) di richiedere il pagamento delle somme dovute al debitore, attraverso l’invio della cartella di pagamento o, in fase di riscossione volontaria, di un avviso di pagamento. ↩︎
  3. Art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010 ↩︎
  4. Art. 121, comma 3, del D.L. n. 34/2020 ↩︎