Lavoro intermittente: novità

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L’intervento del Ministero del Lavoro sulle novità introdotte al lavoro intermittente

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Se leggi i nostri articoli sai già che l’impresa può stipulare un contratto di lavoro intermittente con persone con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni nonché, a prescindere dall’età del/della lavoratore/lavoratrice, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi.

Se non esiste un contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Lo stesso Ministero ha precisato1 che “l’individuazione da parte della contrattazione collettiva nazionale o territoriale di periodi predeterminati in forza dei quali è possibile l’attivazione di rapporti di lavoro intermittenti deve necessariamente riferirsi ad un periodo predeterminato all’interno del contenitore/anno.  Non risulta, dunque, possibile prevedere che il periodo predeterminato sia riferito all’intero anno. In caso di stipulazione di un contratto intermittente in virtù di una errata previsione temporale del CCNL, tale contratto verrà considerato un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

Requisiti soggettivi dei/delle lavoratori/lavoratrici2

Ai fini della stipula del contratto intermittente, la persona non deve aver compiuto 24 anni, mentre ai fini della prestazione lavorativa, non deve aver compiuto 25 anni. Il/la ventiquattrenne, sino al giorno antecedente al compimento dei 25 anni, potrà essere chiamato/a a rendere la propria prestazione lavorativa. Dopo tale data, l’eventuale proseguo del rapporto comporterà la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

Questa tipologia di contratto è ammesso3 per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.4 Il periodo si riferisce a un arco temporale “mobile” ovvero alle giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dall’orario svolto.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro 5 ha precisato che è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto n. 2657/1923. La tabella è citata nel Decreto Ministeriale6 23 ottobre 2004.

Come è possibile se il Regio Decreto è stato abrogato dalla Legge 56/2025?

Abrogazione del Regio Decreto: cosa cambia?

La Legge n. 56/2025 abroga il Regio Decreto: l’abrogazione non ha inciso sull’attuale disciplina del lavoro intermittente e la precisazione dell’INL7 riguarda le attività indicate nella tabella allegata, che è da considerarsi un rinvio meramente materiale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali8 ha fornito chiarimenti in merito alle conseguenze che queste modifiche causano alla disciplina del lavoro intermittente.

Il MLPS9 ha precisato che il Decreto Ministeriale è da ritenersi ancora in vigore10, pertanto, le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, incorporate nel richiamato D.M., devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione. E’ da considerare quindi la tabella in esame ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.

Grazie per l’attenzione.

  1. Lettera Circolare del 22 aprile 2013, prot. n. 7258 ↩︎
  2. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolari del 18 luglio 2012, n. 18 e del 1° agosto 2012, n. 20 ↩︎
  3. Limite riferito a ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro ↩︎
  4. La limitazione temporale non riguarda i settori Turismo, Pubblici Esercizi e Spettacolo. ↩︎
  5. Nota del 10 luglio 2025, prot. n. 1180 ↩︎
  6. D.M. 23 10 2004 – Individuazione, in via provvisoriamente sostitutiva, della contrattazione collettiva dei casi di ricorso al lavoro intermittente, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. ↩︎
  7. Ispettorato Nazionale del Lavoro ↩︎
  8. Circolare del 27 agosto 2025, n. 15 ↩︎
  9. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ↩︎
  10. In base al comma 3, art, 55 del D.lgs. n. 81/2015 lo stesso continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso decreto legislativo. ↩︎

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