Imposta di bollo in fattura: cos’è, quando si applica e perché sostituisce l’IVA

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Premessa

L’imposta di bollo1 è una delle imposte più antiche del nostro sistema tributario e ha una funzione ben precisa: colpire gli atti, i documenti e i contratti che non sono assoggettati a IVA. Non nasce quindi come un’imposta “aggiuntiva”, ma come un’imposta sostitutiva dell’IVA, applicata quando l’operazione non rientra nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Capire la natura del bollo, il principio di alternanza IVA–bollo e le regole di applicazione in fattura è essenziale per evitare errori formali e fiscali che possono incidere sulla determinazione del reddito e sulla corretta gestione della documentazione contabile.

Comprendere questo meccanismo è fondamentale per capire quando il bollo va applicato in fattura, perché nasce, e perché in molti casi non è una scelta ma un obbligo giuridico.


Il principio di alternanza IVA–bollo

Il sistema fiscale italiano si basa su un principio chiave:

  • se un’operazione è imponibile IVA, non si applica il bollo;
  • se un’operazione è esente, non imponibile o fuori campo IVA, può essere soggetta a imposta di bollo (se l’importo supera la soglia prevista).

Questo principio evita una doppia imposizione sullo stesso documento e chiarisce perché il bollo rappresenti una sorta di “imposta sostitutiva” dell’IVA nei casi in cui quest’ultima non si applica.


Quando si applica l’imposta di bollo in fattura

L’imposta di bollo (pari a 2 euro) si applica alle fatture di importo superiore a 77,47 euro quando l’operazione:

  • è esente da IVA (ad esempio alcune prestazioni sanitarie o finanziarie);
  • è non imponibile (esportazioni, operazioni assimilate, forniture a esportatori abituali);
  • è fuori campo IVA (per mancanza del presupposto territoriale o soggettivo);
  • rientra in regimi particolari, come il regime forfetario, dove l’IVA non è applicata in fattura.

Chi paga il bollo e come si tratta in fattura

L’imposta di bollo è a carico del soggetto che emette la fattura e il cliente è obbligato in solido, ma non è il soggetto passivo principale.

Questo significa che il professionista o l’impresa può riaddebitare il bollo al cliente, ma:

  • non può trattarlo come spesa anticipata in nome e per conto del cliente;
  • il riaddebito costituisce un compenso o ricavo e segue lo stesso trattamento IVA dell’operazione principale.

Nel caso dei contribuenti in regime forfetario, l’importo del bollo addebitato in fattura concorre alla determinazione del reddito forfetario, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate.


Quando il bollo è escluso da IVA come spesa anticipata

Esiste un caso particolare in cui il bollo non concorre al compenso:
quando deriva da spese anticipate in nome e per conto del cliente, ad esempio diritti, tasse o bolli pagati per conto del cliente e documentati separatamente.

In questo caso, il riaddebito non costituisce compenso imponibile ed è escluso da IVA.2


Imposta di bollo e fattura elettronica

Nella fattura elettronica, l’imposta di bollo deve essere segnalata valorizzando il campo “Natura” dell’operazione, utilizzando i codici previsti per le operazioni non soggette a IVA (esenti, non imponibili, fuori campo).

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una guida operativa sull’imposta di bollo nelle fatture elettroniche, utile per la corretta compilazione dei documenti.


Una regola di sistema, non un dettaglio formale

Il rapporto tra IVA e bollo non è un tecnicismo, ma un principio strutturale del sistema tributario: l’ordinamento fiscale non lascia “zone franche” documentali. In conclusione quindi se un’operazione non è colpita dall’IVA, entra in gioco un’imposta alternativa. Conoscere questo principio consente di:

  • costruire una gestione amministrativa coerente e sostenibile;
  • evitare errori di fatturazione;
  • prevenire contestazioni fiscali;
  • gestire correttamente compensi, ricavi e flussi contabili.

Grazie per l’attenzione.

  1. D.P.R. 642/1972 ↩︎
  2. Art. 15 del DPR 633/1972 ↩︎

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