Agosto viene spesso considerato un mese di pausa generale per tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi ma in realtĂ , la sospensione feriale dei termini non si applica indistintamente a ogni scadenza.
La regola riguarda principalmente i termini processuali e, solo in specifiche situazioni, può incidere anche sui termini di pagamento collegati alla possibilità di proporre ricorso.
Per questo è importante distinguere tra:
- termini processuali;
- termini amministrativi;
- termini di pagamento;
- termini per presentare ricorso;
- scadenze autonome previste dalla legge.
Il periodo di sospensione
L’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, prevede la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
Nel processo tributario, la sospensione incide sui termini per proporre:
- ricorsi;
- appelli;
- riassunzioni;
- impugnazioni;
- altri atti processuali.
Il termine riprende a decorrere dal 1° settembre, salvo che la scadenza cada in un giorno successivo in base al calcolo complessivo del periodo.
La sospensione opera automaticamente e non richiede una specifica richiesta del contribuente.
La sospensione non riguarda tutti i pagamenti
Un errore frequente consiste nel ritenere che ogni pagamento fiscale possa essere rinviato a settembre.
La sospensione feriale, in via generale, non si applica ai termini ordinari di pagamento delle somme richieste mediante atti impositivi e sono quindi normalmente esclusi i pagamenti che hanno una scadenza autonoma e non sono collegati al termine per proporre ricorso.
La sospensione può invece operare quando il termine per il pagamento è espressamente collegato al termine processuale per impugnare l’atto.
Gli accertamenti esecutivi
La sospensione feriale può riguardare il pagamento delle somme derivanti da accertamenti esecutivi relativi a:
- imposte sui redditi;
- IVA;
- IRAP.
Il riferimento è all’articolo 29 del decreto-legge n. 78/2010.
In questo caso, il termine di pagamento è collegato a quello previsto per la proposizione del ricorso, di conseguenza, la sospensione dal 1° al 31 agosto può incidere anche sul versamento.
Lo stesso principio può applicarsi agli accertamenti esecutivi relativi ai tributi locali disciplinati dall’articolo 1, comma 792, della legge n. 160/2019.
Gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta
La pausa estiva può operare anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta previsti dall’articolo 38-bis, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973.
La ragione è la connessione tra il pagamento e il termine per la proposizione del ricorso.
Per le imprese, questa casistica assume particolare rilevanza in presenza di contestazioni relative a:
- crediti d’imposta per beni strumentali;
- Transizione 4.0;
- Transizione 5.0;
- formazione 4.0;
- altri crediti utilizzati in compensazione.
Acquiescenza e definizione delle sanzioni
La sospensione feriale può produrre effetti anche su alcuni istituti deflativi del contenzioso.
Tra questi rientrano:
- acquiescenza;
- definizione agevolata delle sanzioni;
- alcune procedure collegate al termine per la proposizione del ricorso.
Per l’acquiescenza, il riferimento è all’articolo 15 del decreto legislativo n. 218/1997.
Per la definizione agevolata delle sanzioni, rilevano gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997.
Quando il pagamento deve essere effettuato entro il termine previsto per il ricorso, la sospensione feriale può incidere sulla scadenza.
Cartelle di pagamento e avvisi bonari
Non tutte le cartelle e non tutti gli avvisi seguono le stesse regole.
Le cartelle di pagamento, gli avvisi bonari e gli atti successivi devono essere analizzati in base alla loro natura e al termine previsto.
In particolare:
- il termine processuale per impugnare un atto può essere sospeso;
- il termine autonomo per pagare una somma può non essere sospeso;
- il pagamento collegato al termine per ricorrere può beneficiare della pausa;
- gli avvisi bonari seguono regole proprie e non devono essere automaticamente assimilati agli atti impugnabili.
Questa distinzione è essenziale per evitare rinvii non giustificati.
Come calcolare il termine
Per calcolare correttamente una scadenza occorre:
- individuare la data di notifica dell’atto;
- stabilire il termine ordinario per il ricorso;
- verificare se si tratta di un termine processuale;
- sottrarre o aggiungere il periodo dal 1° al 31 agosto;
- controllare il primo giorno utile successivo;
- verificare se il pagamento è collegato al ricorso.
Il termine per proporre ricorso tributario è ordinariamente di 60 giorni dalla notifica dell’atto, secondo la disciplina applicabile al processo tributario. La sospensione feriale si inserisce nel calcolo di questo termine.
Una procedura interna per le PMI
Per evitare errori, la Sua impresa dovrebbe mantenere un calendario aggiornato con:
- data di notifica;
- tipo di atto;
- termine per il ricorso;
- termine di pagamento;
- applicabilitĂ della sospensione;
- ultima data utile;
- documenti da predisporre;
- responsabile del controllo.
Questo tipo di calendario può essere integrato con la gestione del rischio fiscale nel rispetto degli adeguati assetti, soprattutto quando l’impresa riceve atti fiscali o gestisce crediti d’imposta rilevanti.
Conclusione
La sospensione feriale dei termini per il 2026 opera dal 1° al 31 agosto, ma non costituisce una sospensione generalizzata di tutti gli adempimenti fiscali.
La regola principale è distinguere la natura del termine: processuale, amministrativa, di pagamento o collegata alla proposizione del ricorso.
Una corretta classificazione dell’atto e un calendario delle scadenze consentono di evitare errori e di gestire con maggiore sicurezza il rapporto con l’Amministrazione finanziaria.
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Grazie per l’attenzione.
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