Un modello d’impresa che integra profitto e impatto positivo
Premessa: la definizione civilistica di societĂ benefit
Nel nostro ordinamento giuridico la società benefit non rappresenta un nuovo tipo societario autonomo, ma un modello giuridico-organizzativo che può essere adottato dalle società disciplinate dal Codice civile.
Si tratta di una forma di esercizio dell’attività d’impresa che affianca allo scopo di lucro una o più finalità di beneficio comune, da perseguire in modo responsabile, sostenibile e trasparente.
La disciplina è stata introdotta in Italia dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai commi da 376 a 384 dell’articolo 1.
L’Italia è stata il primo Paese, al di fuori degli Stati Uniti, ad adottare una normativa specifica sulle società benefit, anticipando un cambiamento culturale e giuridico oggi sempre più centrale nel dibattito economico.
Come recentemente evidenziato anche dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che ha dedicato una sezione specifica sul proprio portale istituzionale, la società benefit rappresenta uno strumento concreto per integrare valore economico e valore sociale all’interno della governance aziendale.
Cos’è una società benefit secondo la legge
Ai sensi dell’art. 1, comma 376, della Legge n. 208/2015, sono società benefit quelle che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità , territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.
Il legislatore chiarisce quindi che:
- lo scopo di lucro rimane legittimo;
- ma viene affiancato e bilanciato dal perseguimento di un beneficio comune.
Non si tratta di un superamento del profitto, bensì di una sua integrazione con obiettivi di impatto positivo, esplicitamente dichiarati nello statuto.
I soggetti che possono diventare societĂ benefit
Il comma 377 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 stabilisce che le finalità di beneficio comune devono essere specificamente indicate nell’oggetto sociale e perseguite mediante una gestione che bilanci:
- l’interesse dei soci;
- le finalitĂ di beneficio comune;
- gli interessi dei soggetti sui quali l’attività sociale produce effetti.
Possono adottare il modello benefit tutte le societĂ disciplinate dal Libro V, Titoli V e VI del Codice civile (ad esempio S.r.l., S.p.A., cooperative), nel rispetto delle regole proprie di ciascun tipo societario.
La società può inoltre utilizzare nella propria denominazione le parole “Società benefit” o l’abbreviazione “SB”, indicazione che può comparire nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
Il concetto di “beneficio comune”
Per “beneficio comune” si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi, oppure la riduzione degli effetti negativi, nei confronti di una o più delle seguenti categorie:
- persone
- comunitĂ
- territori e ambiente
- beni e attivitĂ culturali e sociali
- enti e associazioni
- altri portatori di interesse
Rientrano in quest’ultima categoria lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e, più in generale, la società civile.
Governance e responsabilitĂ degli amministratori
Gli organi societari operano secondo la disciplina ordinaria prevista dal Codice civile. Tuttavia, nella societĂ benefit la gestione deve essere integrata dal perseguimento delle finalitĂ di beneficio comune.
Il comma 380 della Legge n. 208/2015 prevede che la societĂ sia amministrata in modo da bilanciare:
- l’interesse dei soci
- il beneficio comune
- gli interessi degli stakeholder indicati dalla legge e dallo statuto
L’inosservanza di tali obblighi può costituire inadempimento dei doveri degli amministratori, con applicazione delle regole ordinarie sulla responsabilità previste per ciascun tipo di società .
Il responsabile del perseguimento del beneficio comune
La societĂ benefit deve individuare uno o piĂą soggetti responsabili del perseguimento delle finalitĂ di beneficio comune, spesso denominati:
- “Responsabile del beneficio comune”
- o “Responsabile d’impatto”.
Si tratta di figure interne all’organizzazione, incaricate di monitorare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi benefit indicati nell’oggetto sociale.
La loro presenza non esonera l’organo amministrativo e quello di controllo dalle rispettive responsabilità .
Il ruolo dell’organo di controllo
In assenza di una disciplina speciale, l’organo di controllo delle società benefit è regolato dalle norme generali del Codice civile. Tuttavia, la natura benefit del modello comporta alcune specificità operative.
In particolare, l’organo di controllo deve:
- verificare il corretto bilanciamento tra profitto e beneficio comune;
- accertare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo anche in relazione agli obiettivi benefit;
- vigilare sulla presenza e sull’operato del responsabile d’impatto.
La relazione annuale d’impatto
Uno degli elementi centrali della disciplina è la relazione annuale sul beneficio comune, prevista dal comma 382 della Legge n. 208/2015.
La relazione, da allegare al bilancio e pubblicare sul sito internet della societĂ (se esistente), deve contenere:
- la descrizione degli obiettivi perseguiti e delle azioni intraprese,
- la valutazione dell’impatto generato, tramite standard esterni di misurazione,
- l’indicazione dei nuovi obiettivi per l’esercizio successivo.
Secondo le indicazioni di Unioncamere, la relazione deve essere depositata al Registro delle imprese con codice documento R09, sebbene il tema sia stato oggetto di dibattito dottrinale.
Gli adempimenti per diventare societĂ benefit
In sintesi, per adottare il modello benefit è necessario:
- Modificare l’oggetto sociale, indicando chiaramente le finalità di beneficio comune;
- Nominare il responsabile del beneficio comune;
- Redigere e pubblicare annualmente la relazione d’impatto;
- Adottare uno standard esterno di valutazione conforme ai requisiti di legge.
SocietĂ benefit, imprese sociali e B-Corp: le differenze
La società benefit non va confusa né con l’impresa sociale, né con la B-Corp.
- L’impresa sociale opera esclusivamente in settori di interesse generale e non può distribuire utili;
- La società benefit, invece, può operare in qualsiasi settore e distribuire utili, bilanciando profitto e beneficio comune;
- Le B-Corp non sono una forma giuridica, ma una certificazione privata rilasciata da un ente non profit sulla base di standard volontari.
Oggetto sociale “bipartito” e tutela degli amministratori
La societĂ benefit presenta un oggetto sociale strutturato su due livelli:
- attivitĂ economica tradizionale;
- attivitĂ orientata al beneficio comune.
Questa impostazione consente agli amministratori di adottare scelte strategiche coerenti con la missione benefit, riducendo il rischio di responsabilitĂ derivanti da una minore marginalitĂ a fronte di scelte sostenibili.
Vantaggi e opportunitĂ del modello benefit
La normativa non prevede attualmente agevolazioni fiscali specifiche. Tuttavia, i vantaggi strategici sono rilevanti:
- Maggiore accesso al credito e ai capitali ESG
- Attrazione di talenti, soprattutto tra le nuove generazioni
- Migliore posizionamento competitivo e reputazionale
- Performance economiche piĂą solide nel medio-lungo periodo
Secondo il Report Osservatorio SocietĂ Benefit, al 31 dicembre 2022 in Italia si contano oltre 2.600 societĂ benefit, con una crescita superiore al 300% rispetto al 2020, a conferma di un modello in costante espansione.
Grazie per l’attenzione.
scopri cosa fa I’M IMPRESA per migliorare il suo impatto sul pianeta e sulle persone, clicca qui!







