Per un’impresa, ricevere un avviso di accertamento significa affrontare una fase delicata: non è sufficiente conoscere l’importo richiesto ma occorre verificare l’atto, comprendere la contestazione, ricostruire il procedimento e valutare tempestivamente le possibili iniziative.
Da questo punto di vista, il Cassetto fiscale assume un ruolo sempre più importante. Non è più soltanto un archivio digitale nel quale consultare dichiarazioni, versamenti e comunicazioni, ma diventa progressivamente uno strumento per seguire l’evoluzione dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate1 ha definito le modalità di accesso e utilizzo delle nuove funzioni di consultazione. Tra gli atti consultabili rientrano gli avvisi di accertamento parziale automatizzati emessi ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, oltre agli avvisi di liquidazione e ai provvedimenti di autotutela totale o parziale.
Per le imprese e per i professionisti che le assistono, la novità è rilevante perché rende più strutturato il monitoraggio degli atti e delle fasi successive alla notifica.
Quali atti possono essere consultati
Il nuovo servizio riguarda, in particolare:
- avvisi di liquidazione;
- avvisi di accertamento parziale automatizzati;
- provvedimenti di autotutela totale;
- provvedimenti di autotutela parziale.
Gli avvisi di accertamento parziale sono emessi quando l’Amministrazione finanziaria dispone di elementi specifici che consentono di rettificare la posizione del contribuente senza procedere necessariamente a una verifica generale di tutti gli aspetti dichiarativi.
L’accertamento può quindi riguardare singole componenti o specifiche anomalie emerse dai dati disponibili all’Amministrazione.
Per questo motivo, la consultazione dell’atto deve essere accompagnata da una lettura puntuale della documentazione e dei dati utilizzati per la contestazione.
Dove vengono pubblicati gli atti
Gli atti firmati digitalmente e protocollati tramite gli applicativi centralizzati dell’Agenzia vengono messi a disposizione nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.
Il contribuente può accedere alla propria area riservata attraverso i sistemi di autenticazione previsti. Nella fase iniziale, la consultazione è consentita:
- al contribuente destinatario dell’atto;
- al rappresentante legale;
- alla persona di fiducia preventivamente autorizzata.
L’ampliamento dell’accesso tramite soggetti autorizzati è particolarmente utile per imprese e professionisti, perché consente di integrare la consultazione degli atti nei flussi ordinari di controllo fiscale.
Non solo il documento: si può seguire lo stato del procedimento
La principale novità non riguarda soltanto la possibilità di scaricare o visualizzare l’atto.
Il contribuente può consultare anche le informazioni relative allo stato del procedimento, seguendo l’evoluzione dell’avviso fino alla sua definizione.
Tra gli stati disponibili possono comparire:
- notificato;
- definito con pagamento;
- definito con pagamento delle sanzioni;
- definito con pagamento delle sanzioni e presenza di ricorso;
- mancata opposizione alla notifica;
- definito con pagamento mediante strumenti di pace fiscale;
- definito con pagamento mediante tregua fiscale;
- definito tramite adesione;
- annullato con provvedimento di autotutela totale;
- oggetto di autotutela parziale;
- definito a seguito di ricorso.
Queste informazioni permettono di ricostruire in modo più chiaro la storia dell’atto e di verificare se la posizione risulta ancora aperta oppure se è stata definita attraverso pagamento, adesione, autotutela o contenzioso.
Quando diventano disponibili le informazioni
Il provvedimento stabilisce che gli atti vengono messi a disposizione nel Cassetto fiscale dal giorno successivo a quello in cui la data di notifica viene trasmessa agli applicativi centralizzati utilizzati dagli uffici.
Anche le informazioni sullo stato del procedimento vengono rese disponibili dal giorno successivo alla registrazione nei sistemi dell’Agenzia.
È quindi importante distinguere tra:
- data di formazione dell’atto;
- data di notifica;
- data di disponibilità nel Cassetto fiscale;
- data di registrazione degli eventi successivi.
Queste date possono avere conseguenze diverse sul calcolo dei termini per pagare, aderire, presentare un’istanza o proporre ricorso.
Perché il controllo del Cassetto fiscale deve essere periodico
Una delle principali criticità per le imprese è il controllo occasionale dell’area riservata.
Verificare il Cassetto fiscale soltanto quando arriva una comunicazione cartacea o una richiesta urgente può non essere sufficiente. L’impresa dovrebbe prevedere una procedura periodica per controllare:
- nuove comunicazioni;
- avvisi di accertamento;
- avvisi di liquidazione;
- cartelle o comunicazioni collegate;
- provvedimenti di autotutela;
- stato dei procedimenti già aperti.
Questo vale soprattutto per le società che hanno più sedi, più rappresentanti o una gestione amministrativa distribuita tra diverse persone.
Il ruolo della persona di fiducia e del professionista
La possibilità di consultare gli atti tramite una persona di fiducia preventivamente autorizzata consente di organizzare meglio il rapporto tra impresa e consulente.
Il professionista può essere coinvolto nel monitoraggio degli atti e nella verifica delle scadenze, ma la procedura deve essere formalizzata correttamente attraverso le deleghe previste.
È importante definire:
- chi controlla l’area riservata;
- con quale frequenza;
- chi riceve le notifiche;
- chi trasmette gli atti al consulente;
- come vengono registrate le date di ricezione;
- chi autorizza eventuali pagamenti o iniziative difensive.
La digitalizzazione del rapporto con l’Amministrazione finanziaria rende più veloce la disponibilità delle informazioni, ma richiede anche maggiore disciplina interna.
Accertamento parziale e gestione del rischio fiscale
L’avviso di accertamento parziale può riguardare una specifica anomalia, ma non deve essere considerato un episodio isolato.
La contestazione può indicare la presenza di un problema più ampio relativo a:
- classificazione dei ricavi;
- fatturazione;
- detrazioni o deduzioni;
- dichiarazioni integrative;
- operazioni con soggetti collegati;
- dati trasmessi all’Amministrazione;
- coerenza tra contabilità e dichiarazioni.
Per questo la gestione dell’atto dovrebbe essere integrata nell’Analisi dei Rischi Fiscali dell’impresa. Occorre chiedersi non solo come chiudere la singola posizione, ma anche perché l’anomalia si è verificata e se esistono altri periodi o operazioni potenzialmente interessati.
Il collegamento con gli adeguati assetti
Il nuovo servizio del Cassetto fiscale si collega direttamente al tema degli Adeguati Assetti.
Un assetto amministrativo adeguato dovrebbe infatti consentire di:
- rilevare tempestivamente gli atti ricevuti;
- assegnare la responsabilità del monitoraggio;
- trasmettere subito la documentazione al professionista;
- registrare scadenze e termini;
- documentare le decisioni assunte;
- verificare l’esito delle iniziative intraprese.
Il rischio non è soltanto quello di ricevere un avviso. Il rischio è non accorgersi dell’atto, non trasmetterlo tempestivamente o non intervenire entro i termini.
Una nuova funzione, ma soprattutto una nuova responsabilità
Il potenziamento del Cassetto fiscale rende più semplice consultare gli atti e seguire il procedimento, ma la disponibilità digitale delle informazioni non sostituisce l’organizzazione.
Al contrario, più gli atti diventano accessibili online, più l’impresa deve strutturare un sistema di controllo capace di monitorarli.
La qualità della gestione fiscale passa anche da qui: dalla capacità di intercettare un avviso, leggerlo correttamente, valutarne gli effetti e decidere con tempestività.
Se desideri organizzare meglio il monitoraggio del Cassetto fiscale, presidiare e gestire il Rischio fiscale della tua impresa e verificare la tua situazione debitoria contattaci per una consulenza dedicata.
Grazie per l’attenzione.
- Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 luglio 2026, n. 210791 ↩︎
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