Regime forfetario e limite dei ricavi

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Regime forfetario: attenzione al controllo degli incassi

Il regime forfetario è uno degli strumenti più utilizzati da professionisti, lavoratrici e lavoratori autonomi e piccole imprese.

La sua semplicità, però, non deve portare a sottovalutare il controllo dei ricavi e dei compensi. Il superamento delle soglie previste dalla legge può infatti determinare la fuoriuscita dal regime agevolato e il passaggio alla contabilità ordinaria o semplificata, con conseguenze su IVA, fatturazione, ritenute e adempimenti contabili.

Nel 2026 il limite ordinario per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario è pari a 85.000 euro di ricavi o compensi complessivi.

La soglia ordinaria di 85.000 euro

L’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che possano applicare il regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 euro.

La verifica deve essere effettuata tenendo conto del principio di cassa.

Questo significa che, in linea generale, rilevano gli importi effettivamente incassati nell’anno, anche se le prestazioni sono state effettuate o le fatture sono state emesse in un periodo precedente. La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il superamento della soglia deve essere verificato considerando le somme percepite nel periodo d’imposta.

Per una corretta verifica, è quindi opportuno confrontare:

  • fatture emesse;
  • fatture incassate;
  • bonifici ricevuti;
  • pagamenti elettronici;
  • compensi riscossi in contanti;
  • note di credito;
  • eventuali anticipi.

Cosa succede se si supera 85.000 euro

Il superamento della soglia di 85.000 euro, ma senza oltrepassare 100.000 euro, comporta normalmente la fuoriuscita dal regime forfetario a partire dall’anno successivo.

Esempio:

  • ricavi o compensi 2026 pari a 90.000 euro;
  • applicazione del forfetario per tutto il 2026;
  • passaggio a un regime ordinario dal 2027.

Il contribuente deve quindi utilizzare il periodo successivo per preparare il nuovo assetto amministrativo e fiscale.

Occorre intervenire su:

  • fatturazione;
  • applicazione dell’IVA;
  • registri contabili;
  • ritenute;
  • liquidazioni periodiche;
  • dichiarazione IVA;
  • gestione degli acquisti;
  • software gestionale;
  • rapporti con clienti e fornitori.

Cosa succede se si supera 100.000 euro

La disciplina prevede una conseguenza più incisiva quando i ricavi o compensi superano 100.000 euro.

In questo caso, il regime forfetario cessa nello stesso anno in cui si verifica il superamento e l’IVA è dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento della soglia.

La distinzione è quindi fondamentale:

Ricavi o compensiConseguenza
Fino a 85.000 euroPermanenza nel regime
Oltre 85.000 e fino a 100.000 euroUscita dall’anno successivo
Oltre 100.000 euroUscita immediata

La disciplina e le relative conseguenze sono ricondotte all’articolo 1, commi 54 e 71, della legge n. 190/2014.

La verifica deve riguardare gli incassi effettivi

Una fattura emessa non equivale necessariamente a un compenso percepito: per chi applica il regime forfetario, la verifica delle soglie deve essere costruita principalmente sui pagamenti effettivamente ricevuti.

Per questo è utile predisporre un prospetto periodico con:

  • numero della fattura;
  • data di emissione;
  • cliente;
  • importo;
  • data di incasso;
  • modalità di pagamento;
  • eventuale importo da escludere;
  • progressivo annuale.

Questo controllo può diventare parte di una procedura di Analisi dei Rischi Fiscali, soprattutto quando gli incassi si concentrano negli ultimi mesi dell’anno.

Gli incassi restituiti

Una recente evoluzione interpretativa ha riguardato i compensi erroneamente percepiti e successivamente restituiti.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a istanza di interpello n. 68 del 6 marzo 2026, ha chiarito che, quando il superamento della soglia deriva esclusivamente da compensi non spettanti e successivamente restituiti, tali somme non rilevano ai fini della soglia né della base imponibile, secondo le condizioni esaminate nel caso concreto.

La questione deve essere documentata con particolare attenzione attraverso:

  • comunicazione del soggetto pagatore;
  • riconoscimento dell’errore;
  • ricevute della restituzione;
  • certificazioni corrette;
  • documentazione bancaria.

La soglia per i redditi di lavoro dipendente

Per il 2026 è stata inoltre prorogata a 35.000 euro la soglia dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da verificare per l’accesso al regime forfetario, con riferimento ai redditi dell’anno precedente.

Il controllo del limite dei ricavi, quindi, non è l’unico elemento da verificare. Occorre considerare anche le altre cause ostative previste dalla legge, tra cui:

  • partecipazioni in società di persone;
  • partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata;
  • attività soggette a regimi speciali IVA;
  • rapporti di lavoro prevalenti con l’ex datore di lavoro;
  • redditi da lavoro dipendente oltre la soglia prevista.

Conclusione

Il regime forfetario richiede un monitoraggio continuo, non soltanto una verifica a fine anno.

Controllare progressivamente gli incassi permette di anticipare il possibile passaggio a un regime diverso e di organizzare per tempo la gestione dell’IVA, della contabilità e della fatturazione.

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Grazie per l’attenzione.


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